Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9471 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9471 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LORENZO CONCETTA N. IL 06/01/1963
avverso la sentenza n. 2374/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

t

ii

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Di Lorenzo Concetta in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR. 309/90, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione in punto di responsabilità.
articolo 606,

comma 30 ,

ex

Il ricorso è inammissibile,

cod.proc.pen., perché tardivo oltre che proposto per motivi non
specifici e manifestamente infondati, in quanto ripropone
questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e
convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto
preclusa al giudice di legittimità. Una volta infatti che il
giudice di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
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