Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9471 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9471 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASILE ANGELO N. IL 19/02/1971
avverso la sentenza n. 6780/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile
Udito l’avv.Cristina della Valle in qualità di sostituto processuale dell’avv.Libera Marino

difensore di Basile Angelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.5.2015, la Corte d’Appello di Milano in riforma della
decisione di primo grado che aveva condannato Basile Angelo alla pena di anni uno
mesi otto di reclusione e C 2400,00 di multa per il reato di truffa continuata aggravata
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Basile Angelo in relazione ai reati di
truffa commessi fino al 12 maggio 2006 perché estinti per prescrizione, e
rideterminava la pena per i restanti reati di truffa, diminuita la pena per la scelta del
rito, in anni uno mesi sei e C 1800,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione dell’art. 192 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento alla
personalità dell’imputato che ha dato prova di ravvedimento; 2) mancanza e
manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e) c.p.p. in relazione
al diniego delle attenuanti generiche e alla prescrizione del reato.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, e altresì privi della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità
manifeste. La Corte, rispondendo ad analogo motivo d’appello, per l’applicazione delle
attenuanti generiche invocate per il suo remissivo e costruttivo comportamento
processuale, ha evidenziato la particolare indulgenza del trattamento sanzionatorio
della sentenza di primo grado a fronte di un numero notevole di truffe perpetrate ai
danni di più persone, e ha negato le richieste attenuanti per la negativa personalità
dell’imputato quale emerge dall’attitudine delinquenziale emergente dal numero dei
fatti oggetto del presente procedimento, nonché dai precedenti dell’imputato.

1

La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale,
e le stesse non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del
giudice, ne’ la loro applicazione costituisce un diritto in assenza di elementi negativi,
ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi
di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass.Sez.I, Sent. n.
46954/2004 Rv. 230591). Le considerazioni della Corte territoriale sono ampiamente
giustificative del diniego, che le censure del tutto generiche del ricorrente non valgono

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così de • rato, il 12.11.2015.

minimamente a scalfire.

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