Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9470 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9470 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSICA GAETANO N. IL 03/03/1983
GIULIANO CARMINE N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 12135/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
69 Rosica e Giuliano
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dagli imputati in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: per escludere la possibilità di concedere l’attenuante di cui al quinto comma del
richiamato art. 73, si argomenta dal ben rilevante numero di dosi ricavabile dalle eterogenee
sostanze illecite detenute.(r1 1 4
q112.1
MAL:4-
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.
Roma 22 gennaio 2014
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-