Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9470 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9470 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ELVIS N. IL 12/04/1988
avverso la sentenza n. 1191/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.9.2013, la Corte d’Appello di Brescia confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Bianchi Elvis alla pena di anni uno
mesi due di reclusione e C 450,00 di multa per il reato di truffa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo erronea applicazione
della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi
dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento alla procedibilità dell’azione
penale, alla gravità del fatto, alle attenuanti generiche e alla dosimetri della pena. La
querela è stata presentata il 24.11.2009 ed è tardiva sia rispetto al momento del reato
contestato che al momento in cui lo Spini ebbe piena contezza del fatto. Nessun
artificio è stato posto in essere dall’imputato, e ben potevano essere concesse le
attenuanti generiche e la sospensione della pena.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, e altresì privi della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità
manifeste. La Corte, rispondendo a tutti i motivi d’appello, ha correttamente osservato
che la conoscenza piena del fatto da parte dello Spini vi è stata solo il 25 agosto del
2009, quando lo stesso è venuto a sapere dalla banca che la cambiale era insoluta,
che pertanto la querela era stata tempestiva. Per quanto riguarda poi la condotta già
ampiamente descritta nella sentenza di primo grado, la Corte ne ha ribadito
l’artificiosità, rilevando come l’imputato abbia creato un clima di apparente fiducia con
la vittima che gli ha consentito di ottenere il bene e di pagare con titoli insoluti. Anche
per il diniego delle attenuanti la decisione è congruamente motivata sulla gravità del
fatto e la personalità dell’imputato, già condannato due volte per truffa. La qual cosa
non consentiva l’applicazione dei benefici di legge.

inammissibile.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

estensore
adoro

Il Presidente
Mario Gentile

69A40

P.Q.M.

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