Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 947 del 06/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 947 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LOTTA ALESSANDRO N. IL 07/09/1969
avverso la sentenza n. 116/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 17/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
Data Udienza: 06/11/2012
Considerato che:
Lotta Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, del 17/05/2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Olbia emessa in data 19/01/2004, escluso l’aumento disposto per la
continuazione, ridetermina la pena nella misura di un anno di reclusione ed C 400,00 di multa,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. Pen.; deduce la
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, lì 6 novembre 2012
Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli
Ceel
I Presidente
dott. Seco
ero Carmenini
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.