Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9469 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9469 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARZILLO SALVATORE N. IL 01/03/1972
avverso la sentenza n. 2315/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

L

\

Fatto e diritto

GARZILLO SALVATORE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole delle a violazione di cui all’articolo 73

cessione di droga]

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, prospettando che i giudici di merito
avrebbero dovuto prosciogliere ex articolo 129 c.p.p.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vale rilevare in primo luogo che la doglianza sulla responsabilità neppure è stata
prospettata in appello, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che
l’appello è stato limitato al trattamento sanzionatorio ed all’applicazione dell’attenuante
del fatto di lieve entità: ciò che già costituisce motivo di inammissibilità ex articolo 606,
comma 3, c.p.p.

Comunque vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una
doglianza meramente assertiva e assolutamente generica.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pàsidente

del dpr n. 309/90 contestatagli [concorso in plurimi episodi di illecita detenzione e

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