Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9468 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9468 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUANO SALVATORE N. IL 02/12/1966
avverso la sentenza n. 1292/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
23/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’A
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore d’ufficio avv.Francesco Bracciani che ha concluso per l’accoglimento

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.5.2012, il Tribunale di Udine dichiarò non doversi procedere
nei confronti di Capuano Salvatore imputato di due episodi di truffa aggravata nei
confronti di due anziani, commessi il 10 e il 28.9.2010, previa esclusione
dell’aggravante di cui all’art.640, comma 2 bis c.p., per mancanza di querela. Avverso
tale pronunzia propose gravame il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Trieste, e la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado,
dichiarò il Capuano responsabile dei reati a lui ascritti, e unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione – concessa l’ attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. – lo condannò
alla pena di mesi sette di reclusione ed C 300,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione ed
errata interpretazione dell’art.640 co.2 n.2 bis c.p. e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art.606 lett.b) e) c.p.p., in quanto gli elementi
probatori in atti inducono a ritenere che le parti offese fossero tutt’altro che poco
lucide o incapaci di orientarsi, e pertanto non sussiste l’aggravante contestata e
ritenuta in sede d’appello.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va rigettato.
Se è pur vero che, per giurisprudenza di questa Corte (v.Cass.Sez.II, n.
39023/2008, Rv.241454), l’età della persona offesa non può essere considerata
elemento da solo sufficiente ad integrare l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p.
(richiamato dal n.2 bis del secondo comma dell’art.640 c.p.), ove non accompagnata
da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello culturale
tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà, deve ora
considerarsi che con la modifica testuale dell’art. 61 c.p., n. 5, a seguito della L. 15
luglio 2009, n. 94, entrata in vigore il 8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte
contestate, l’approfittamento di circostante di tempo, di luogo o di persone tali d

del ricorso.

ostacolare la pubblica o privata difesa va specificamente valutato anche in riferimento
all’età della persona offesa, alla quale il legislatore ha voluto assegnare maggiore pur
se non esclusiva rilevanza in considerazione di situazioni di particolare vulnerabilità,
della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio (in tal senso, v. Cass.Sez.II,
Sent. n. 8998/2014 Rv. 262564; Sez.V, Sent. n. 38347/2011 Rv. 250948; Cass.
Sez.II, Sent.35997 del 23.9.2010, Rv.248163). Proprio in questa direzione la sentenza
impugnata ha ampiamente motivato, evidenziando appunto la situazione di minorata
difesa e vulnerabilità di entrambe le parti offese: lo stato confusionale di Budai Angelo,

medesimo a cagione della pretesa vantata dal Capuano relativa a un credito nei
confronti del figlio della parte offesa (persona a lui sconosciuta, e il cui nome era stato
carpito alla stessa vittima); la fragilità psicologica e lo stato di incertezza (per
l’imprevedibile e invadente condotta dell’imputato) dell’ottantasettenne Tomasini, il
quale si è addirittura fatto mettere al polso un orologio di scarsissimo valore e, solo
successivamente alla dazione della somma richiesta, si è reso conto della truffa subita.
Nè l’intrinseca concludenza di tali argomentazioni è in alcun modo inficiata dalle
argomentazioni addotte a sostegno del motivo.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così d ibe ato, il 12.11.2015.
Il Presidente
Mario Gentile

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(persona di quasi ottanta anni) e lo stato di insicurezza psicologica e di disagio del

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