Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9467 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9467 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALI’ MASSIMO N. IL 14/04/1957
FOLLARINI MARIA MADDALENA N. IL 14/02/1953
avverso la sentenza n. 1463/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.11.2013, la Corte d’Appello di Brescia confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Calì Massimo e Follarini Maria
Maddalena alla pena di anni uno di reclusione e C 500,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 110, 646, 61 n.7 e 81 c.p., e in parziale riforma della sentenza in questione
riduceva la provvisionale a C 149.622,00.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
“3
c.p. ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) c.p.p. in quanto a
applicazione dell’art.
seguito della dichiarazione di fallimento della società A.M.C. Autotrasport di cui gli
imputati erano soci e amministratori non sono emerse distrazioni di denaro, né
comportamenti artificiosi tesi a conseguire un ingiusto profitto; 2) mancanza e
manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione
al rapporto contrattuale esistente tra le parti (rapporto di vendita e non di “conto
vendita”) e alle circostanze per le quali il fallimento non avrebbe acquisito i suddetti
mezzi.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato contestato è
quello di appropriazione indebita e non di truffa, e del tutto irrilevanti sono le questioni
circa non contestati “artifizi e raggiri”, dal momento che la questione verte unicamente
sul possesso delle auto in conto vendita e sull’interversione del possesso, nel momento
in cui gli imputati, soci e amministratori della società, ebbero a consegnare le auto a
diversi soggetti, incassandone il prezzo, ma senza versare le somme alla Syncro Car,
né attivandosi per formalizzare il passaggio di proprietà dalla Syncro car al privato.
Il secondo motivo consiste in una mera reiterazione dei motivi dell’atto
d’appello, ed esso, in quanto identico ai suddetti motivi, va considerato privo della
specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a
fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate d

Udito il difensore avv.Michele Agazzi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

illogicità manifeste. A riguardo la Corte ha rilevato che il fallimento è stato chiesto nel
settembre 2010, che la ditta aveva cessato l’attività nel precedente mese di luglio e
che pertanto il verificarsi dello stato di dissesto definitivo andava collocato nell’estate
2010. Le autovetture di cui si tratta sono state invece cedute a terzi dagli imputati nel
corso degli anni 2008 e 2009; la condotta appropriativa era stata posta in essere ben
prima, mentre le modalità per versare il denaro alla Syncro non hanno rilievo, essendo
pacifico che la stessa non ha mai ricevuto il prezzo delle autovetture in questione.
Mentre rilevano tutte le altre circostanze chiaramente deponenti per il fatto che la

vendita dei veicoli ai privati, senza diventarne essa stessa proprietaria.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Il Presidente
Mario Gentile

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volontà delle parti fosse nel senso che AMC curasse, per conto della Syncro Car, la

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