Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9466 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9466 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONALUMI FABRIZIO N. IL 05/11/1988
avverso la sentenza n. 563/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.7.2012, il Gup presso il Tribunale di Foggia dichiarò
Bonalumi Fabrizio responsabile dei reati di cui agli artt.110, 628 c.p., e concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva lo condannò alla pena
di anni uno mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Bari,
con sentenza del 4.7.13, in riforma della decisione di primo grado riconosceva
all’imputato l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p. e applicata la diminuente per il rito
rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed C 280,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione dell’art. 125 c.p.p. e mancanza, illogicità e contraddittoriatà della
motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento al reato di
rapina in danno della sala bingo di Foggia; 2) erronea applicazione dell’art. 125
c.p.p.e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e
c.p.p. in ordine alla congruità della pena determinata dal primo giudice; 3) erronea
applicazione dell’art. 125 c.p.p.e mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai
sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in ordine alla congruità della pena determinata in
grado d’appello e alla riduzione per la concessa attenuante nella misura inferiore a un
terzo.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto concernente il giudizio di
responsabilità non oggetto di motivo d’appello. Con atto depositato il 16.1.2013, il
difensore del Bonalumi ha, infatti, proposto appello invocando unicamente il
riconoscimento dell’attenuante ex art.62 n.6 c.p., e la rideterminazione della pena
anche in ragione dell’errore di calcolo effettuato dal primo giudice. Aggiungasi, poi,
che la Corte d’appello di Bari, con motivazione congrua ed esente da vizi logici,
trattando i motivi dei coimputati ha ritenuto che il giudizio di responsabilità dovesse
essere confermato anche per i correi, essendo certa la prova della loro responsabili
1

in quanto gli operanti, intervenuti subito dopo, avevano rintracciato gli autori della
rapina con la refurtiva e tutte le fasi della stessa erano state riprese dal sistema di
video sorveglianza. In sede di convalida di arresto è stato poi proprio il Bonalumi a
chiamare in correità il Mazzaro.
2. Gli altri motivi sono manifestamente infondati. Nulla doveva rispondere la
Corte sull’eventuale errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo giudice, avendo
provveduto a rideterminare la pena a seguito della concessione dell’attenuante ex
art.62 n.6 c.p. La pena è stata poi rideterminata in considerazione dei criteri tutti di

ricorrente desunta dai precedenti anche specifici, ritenuti sub valenti, ridotta ex art.62
n.6 c.p. in misura prossima al massimo, in anni uno mesi sei di reclusione ed €420 di
multa, ridotta quindi esattamente di un terzo per il rito in anni uno ed euro
duecentoottanta di multa.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Presidente
Ma io Gentile

cui all’art.133 c.p. e segnatamente, avuto riguardo alla capacità di delinquere del

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