Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9465 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9465 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMMARANO LICIA N. IL 24/09/1950
avverso la sentenza n. 96/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del

2éALUalete – A6-i1O.RD ,12)
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

PI

(a
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile

Gammarano Licia in ordine al reato di cui agli

articoli 442 e 443 c.p., ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
difetto di motivazione in punto di responsabilità in relazione

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli
articoli 605, 530, e 533 n.3 c.p.p. in riferimento agli articoli
133 e 163 c.p., in ordine alla omessa concessione dei benefici
della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La difesa della ricorrente presentava altresì memoria difensiva in
cui ribadiva le esposte argomentazioni e chiedeva l’accoglimento
del ricorso.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Salerno ha infatti indicato chiaramente le
ragioni per cui doveva ritenersi la responsabilità dell’odierna
ricorrente in ordine al reato ascrittogli, in particolare

agli articoli 605 e 530 c.p.p. e 452 e 453 c.p., nonché per

evidenziando che i farmaci scaduti oggetto dell’imputazione erano
detenuti in una scaffalatura laterale che era funzionale
direttamente alla vendita.
Quanto poi alla mancata concessione dei doppi benefici si osserva
che gli stessi non erano stati richiesti dalla difesa durante il
giudizio di secondo grado, essendo stata la sentenza di
assoluzione emessa nel giudizio di primo grado impugnata dal solo
Procuratore generale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

t

C
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
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Il residente
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del 7 – 13 giugno 2000 ).

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