Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9465 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9465 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SECK ABIBOU N. IL 05/12/1967
avverso la sentenza n. 4958/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Alfredo
Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.10.2013, la Corte d’Appello di Bologna confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Seck Abobou alla pena di mesi sei di
reclusione e C 400,00 di multa per il reato di all’art.648 cpv c.p. e revocava la
sospensione della pena di cui alla sentenza del Pretore di Ragusa del 25.1.1996.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo l’erronea
applicazione dell’art. 129 c.p.p. in riferimento al reato di ricettazione in assenza di
prova circa la contraffazione della merce trovata in possesso da Seck Abibou.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile; i motivi ripropongono in modo generico le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e sono privi di
specificità, sia per la loro indeterminatezza, che per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c)
c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze
contenute nell’appello, e ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v.
da ultimo, Cass.Sez.II, n.12452/2008 Rv.239745) – che ai fini della detenzione per la
vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rileva la configurabilità della
cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via principale e
diretta tutela, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le
opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Sussisteva
pertanto il reato presupposto di cui all’art.474 c.p., dal quale il Seck era stato assolto

inammissibile.

solo perché non risultava la prova che stesse compiendo atti di commercio della
merce. Nessun dubbio tuttavia sulla contraffazione dei marchi.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Presidente
Mario Gentile

C(LA,9

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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