Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9464 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9464 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADDANTE ANDREA N. IL 19/02/1982
avverso la sentenza n. 1362/2010 TRIBUNALE di BARI, del
11/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 22/01/2014
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Fatto e diritto
ADDANTE ANDREA
[rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione
vedendosi in ipotesi di sentenza inappellabile] avverso la sentenza di cui in epigrafe che
lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.
delle generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ sufficiente osservare che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi
indicati nell’articolo 133 del Cp. Anzi, non è neppure è necessaria una specifica
motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio
bassa rispetto alla pena edittale [come nel caso di specie, ove vi è stata condanna a euro
2000 di ammenda, previa riduzione per il rito abbreviato] (di recente, Sezione IV, 7
maggio 2013, Salmeri).
Mentre, con riferimento alle attenuanti generiche, vale ricordare che la concessione o no
delle stesse risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o
negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese,
comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, né
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro
concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno
positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
Invoca una riduzione del trattamento sanzionatorio e lamenta la mancata concessione
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore