Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9461 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9461 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORCOS TALAT SEDKI HALIM N. IL 15/01/1974
avverso la sentenza n. 22518/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
05/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

04//-

Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai densi dell’art. 593, 3 0 comma c.p.p.)
nell’interesse di Morcos Talat Sedki Halim avverso la sentenza emessa in data 5.5.2011 dal
Giudice monocratico del Tribunale di Roma che condannava il predetto alla pena
condizionalmente sospesa di C 1.600,00 d ammenda per il reato di guida senza patente (art.
116 comma 13° C.d.S.: fatto del 26.3.2009).
S’invoca l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. per insufficienza o

Il ricorso è inammissibile non solo per l’aspecificità dei motivi e la manifesta infondatezza
degli stessi ma anche perché proposto in violazione dell’art. 613, 1° comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare che l’atto di gravame risulta proposto esclusivamente a firma dell’avv.
Francesco Olivieri di Roma, difensore di fiducia dell’imputato, che non risulta iscritto allo
speciale albo degli avvocati cassazionisti previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale
inammissibilità si estende persino agli eventuali motivi nuovi presentati da difensore
cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004,
n. 38293 Rv. 229737).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22.1.2014

contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto e la riduzione della pena inflitta.

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