Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9461 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9461 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza
nei confronti di
Plastina Debora, nata a Milano il 03-10-1974
Cavaliere Raffaele, nato a Mormanno il 29-07-1972
Gallo Agostino, nato a Cosenza il 30-05-1966
avverso la ordinanza del 11-03-2015 del tribunale della libertà di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per gli interessati l’avv. Giuseppe Belvedere che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza ricorre per
cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale
del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice
per le indagini preliminari presso iltribunale di Paola dell’impianto di trattamento
rifiuti liquidi sito in località San Sago del Comune di Tortora gestito dalla società
Ecologic 2008 S.r.l. per i reati di cui agli articoli 256, comma 4,256, comma 1,

all’articolo 625 n. 7, 674 e 734 codice penale per avere – nelle rispettive qualità
di amministratore (Debora Plastica), di institore (Raffaele Cavaliere) e di
direttore tecnico (Agostino Gallo) della società Ecologica 2008 a responsabilità
limitata – disatteso le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata dal Dipartimento politiche dell’ambiente della regione Calabria ed in
particolare per avere: ricevuto presso l’impianto quantitativi di rifiuti liquidi
(percolato da discarica) in esubero imposto di 300 m 3 al giorno; omesso di
adottare le cautele necessarie per evitare la perdita anche accidentale o
l’abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione trasporto; omesso di
inviare all’amministrazione provinciale di Cosenza le prescritte comunicazioni
mensili relative alla quantità dei rifiuti ricevuti e trattati (articolo 256, comma 4,
decreto legislativo 152 del 2006). Condotte, quelle sopra descritte, che, avevano
consentito lo smaltimento nel torrente Pizzino, affluente del fiume Noce e
successivamente nel Mar Tirreno, di un ingente quantitativo di rifiuti non
pericolosi (in particolare percolato di discarica) non adeguatamente trattati
(articoli 256, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 152 del 2006) e
pertanto dando luogo ad impatti negativi sul corpo idrico recettore (articoli 635,
in relazione all’articolo 625 n. 7, 674,734); con conseguente inconsapevole
esposizione della pubblica incolumità a gravissimi e concreti pericoli.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente articola un unico

r

complesso motivo con il quale deduce la violazione di legge nonché la mancanza
e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, dalla lettura
dell’impugnata ordinanza, emerge che il tribunale non si è pronunciato sul fumus
commissi delicti ma unicamente sul periculum in mora, ritenendolo insussistente
ed affermando che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza non avevano
dimostrato in concreto il pericolo di reiterazione dei reati cui potesse dare luogo
l’utilizzo dell’impianto di depurazione di rifiuti liquidi e senza, tra l’altro, alcun
cenno alla consulenza tecnica redatta dall’ingegnere Raffaele Magnanimi,
depositata all’ufficio del giudice per le indagini preliminari in data 4 febbraio

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lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 635, in relazione

2015 e quindi antecedentemente al rigetto della revoca del sequestro preventivo
da parte del giudice per le indagini preliminari.
Si assume che il superamento, inconfutabile, nei limiti quantitativi giornalieri
imposti dalla autorizzazione integrata ambientale (300 m 3 al giorno), violazione
costituente il reato di dall’articolo 256, comma 4, decreto legislativo 152 del
2006, reiterato sistematicamente negli anni dal 2009 al 2013 rappresenta una
circostanza decisiva ai fini del

periculum in mora

nemmeno presa in

considerazione dal tribunale del riesame trattandosi di fatti di reato che, nel caso

mediante l’attivazione di tubazioni volanti o by pass.
In aggiunta a ciò, a ulteriore riprova della fondatezza dell’impianto
accusatorio e del danno ambientale arrecato al territorio fluviale costiero e
marino, il ricorrente evidenzia che il consulente tecnico ha messo in rilievo
circostanze del tutto omesse dal tribunale del riesame e decisive in ordine al
tema cautelare in quanto dimostrative del disastro ambientale con conseguente
irreparabilità del danno potenziale provocato dallo scarico incontrollato.

3.

Gli interessati hanno presentato memoria con la quale hanno

rappresentato come alcuna violazione di legge avrebbe commesso il tribunale del
riesame nell’omessa valutazione del fumus commissi delicti, statuizione preclusa
dal rinvio a giudizio disposto nei confronti degli interessati e come avesse
correttamente escluso la sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché presentato
nei casi non consentiti.

2. Va innanzitutto ricordato che, in materia di impugnazioni cautelari reali, il
ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con la
conseguenza che non è consentita la proposizione di doglianza con la quale si
censurano vizi di motivazione, salvo il caso della motivazione mancante su punti
decisivi del giudizio cautelare o meramente apparente.
Ciò posto, il tribunale cautelare ha correttamente escluso di pronunciarsi in
ordine al fumus commissi delicti in presenza di una preclusione derivante
dall’esercizio dell’azione penale. In ogni caso, la questione del fumus è stata
superata dalla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che nei
verbali di controllo, con riferimento alle residue situazioni di criticità evidenziate
nell’ordinanza impugnata in sede di appello cautelare, era emerso che la ditta
Ecologica 2008 aveva provveduto ad installare un autocampionatore refrigerato

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di restituzione dell’impianto agli indagati, potrebbero reiterarsi o aggravarsi

Modello ISCO 5008 adibito al prelievo delle acque di scarico per la verifica della
rispondenza delle stesse con quanto previsto dall’allegato 2 (piano di
monitoraggio e controllo) dell’autorizzazione. Detto campionatore consentiva il
prelievo di acque in modo da formare e conservare un campione che fosse
rappresentativo dei quantitativi effettivamente scaricati nel corpo idrico
recettore. Inoltre, nei suddetti verbali di controllo, risultava che erano state
sostituite le tubazioni volanti per il convogliamento delle acque di piazzale verso
le vasche di stoccaggio e quarantena con tubazioni fisse colorate in grigio; erano

linee di trattamento degli impianti; per le restanti linee, ove possibile, si era
provveduto a sostituire le condotte sotto traccia con condotte aeree facilmente
visibili ed ispezionabili; in caso di guasto delle pompe presenti nelle vaschette di
ispezione destinate allo scarico finale era stata realizzata una tubazione di
emergenza che permetteva lo scarico delle acque trattate direttamente nella
condotta finale senza passare dai filtri di carbone e dalle vaschette di ispezione
stesse. Tale tubazione era utilizzabile solo attraverso un’apposita valvola sigillata
dall’organo di controllo, potendo i sigilli essere rimossi soltanto in caso di utilizzo
della tubazione per i casi di emergenza, con conseguente onere di comunicazione
della rottura dei sigilli alle autorità competenti.
Sulla base di tali elementi, tenuto conto delle verifiche eseguite dall’Apacal,
specificamente riferite alle situazioni critiche poste a base dell’ordinanza
impugnata in sede di appello cautelare, il íribunale ha ritenuto, con logica ed
adeguata motivazione, non ravvisabile la persistenza di rischi di una reiterazione
dei reati o di un aggravamento delle loro conseguenze.
Nel pervenire a tali conclusioni, il iribunale cautelare ha premesso che le
valutazioni negative espresse in proposito dalla Guardia di Finanza, e condivise
dal Gip nel provvedimento impugnato, in ordine all’impossibilità di stabilire se il
campione fosse prelevato dalle acque di scarico in trattamento, era soltanto
ipotetica ed eventuale sia perché legata all’eventualità di un guasto delle pompe
presenti nella vaschetta di ispezione delle acque depurate, sia per la accertata
esistenza di una valvola sigillata dall’organo di controllo, rispetto al cui abusivo
utilizzo (vale a dire un utilizzo senza comunicazione agli organi competenti), non
sussistevano elementi di concretezza ed attualità che ne evidenziassero il rischio
e da qui il superamento dell’ulteriore valutazione, espressa dalla Guardia di
Finanza, secondo cui la “presenza del bypass” collegato alla tubazione di
emergenza avrebbe consentito lo smaltimento dei rifiuti per quantitativi superiori
a quelli consentiti, posto che non vi erano ragioni concrete ed attuali che
consentissero di ritenere un utilizzo abusivo della tubazione di emergenza.
Peraltro dai verbali di verifica risultava che tutte le tubazioni “volanti” erano
state sostituite e che le vecchie condotte sotto traccia erano state sostituite con
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state rimosse le tubazioni obsolete allo scopo di rendere più chiare e visibili le

condotte aeree facilmente visibili ed ispezionabili sicché, all’esito dei lavori e
delle di conformazioni autorizzate dal GIP con ordinanza del 14 aprile 2014, era
venuto meno il requisito del periculum in mora che aveva giustificato il decreto
di sequestro.

3. Osserva il Collegio che, in tema di sequestro preventivo, il “periculum in
mora” richiesto dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i
requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione

anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno
probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o
alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all’agevolazione della
commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme s.r.I.,
Rv. 261167).
A tali principi si è ampiamente conformato il tribunale cautelare che – con
adeguata motivazione, priva di illogicità e neppure censurabile in sede di
controllo di legittimità delle ordinanze cautelari reali – ha escluso la concretezza e
l’attualità del paventato pericolo fondato ex adverso sulla base di ipotetiche ed
eventuali ripetizioni della condotta criminosa, derivando da ciò l’inammissibilità
del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso il 17/11/2015

esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma

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