Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9460 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9460 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Previti Liborio, nato a Catania il 17/07/1981,

avverso l’ordinanza del 20/07/2015 del Tribunale della libertà di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avv. Barbara Silvestro, sostituto processuale dell’avv.
Francesco Silluzzio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Liborio Previti ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
20/07/2015 del Tribunale di Catania che ha respinto l’istanza di riesame da lui
proposta avverso il provvedimento del 17/06/2015 del Giudice per le indagini
preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 416, cod. pen. (associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e,

Data Udienza: 06/11/2015

segnatamente, furti e rapine) e 81, cpv., 112, comma 1, n. 1), cod. pen., 73,
commi 1, 2 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (concorso nel reato continuato di
trasporto, coltivazione, detenzione a fine di cessione a terzi, vendita e comunque
cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina), e in
considerazione dell’affermato pericolo di recidiva, aveva applicato nei suoi
confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere.
1.1.Con il primo motivo eccepisce l’inosservanza e l’erronea applicazione
delle norme incriminatrici quale conseguenza dell’eccepita inutilizzabilità dei

in assenza di motivazione. Lamenta, altresì, vizio di mancanza e/o manifesta
illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.
1.2.Con il secondo eccepisce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art.
416, cod. pen., e vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla affermata sussistenza dei gravi indizi del reato associativo, che
invece – deduce – sono totalmente mancanti.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce l’inosservanza e l’erronea applicazione
dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione in relazione ai gravi indizi del reato di cui al capo B della
imputazione provvisoria la cui sussistenza non è desumibile da alcun elemento di
prova.
1.4.Con il quarto e quinto motivo eccepisce la mancanza di motivazione in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e, in ogni caso, della
inadeguatezza degli arresti domiciliari a farvi fronte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

3.1 primi tre motivi, relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
sono del tutto generici, manifestamente infondati e comunque proposti per
motivi non consentiti dalla legge.
Prescindendo pressoché completamente dall’articolato provvedimento di
conferma dell’ordinanza cautelare, il ricorrente – non diversamente peraltro da
quanto aveva già fatto in sede di riesame – preferisce illustrare, in termini
generalissimi, i requisiti di utilizzabilità dei risultati delle conversazioni
telefoniche e ambientali omettendo di confrontarsi con gli specifici argomenti
utilizzati dal Tribunale del riesame che, nel respingere l’analoga eccezione
sollevata in sede cautelare, aveva illustrato gli indizi di reato che avevano
giustificato l’emissione urgente del decreto RIT 22/13 ed aveva anche ricordato
come l’accusa si alimentasse di ulteriori conversazioni intercettate in base ad
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risultati delle intercettazioni di cui al decreto RIT 22/13, emesso in via d’urgenza

altri decreti. Occorre peraltro evidenziare, ed è ragione di per sé assorbente, che
il ricorrente non impugna, né contesta i la legittimità del decreto di convalida
dell’intercettazione (circostanza rilevata anche dal Tribunale del riesame ma non
contraddetta dal ricorrente). In questi casi, infatti, è preclusa la possibilità di
valutare l’esistenza del requisito dell’urgenza, rimessa proprio alla valutazione
del giudice della convalida (Sez. F, n. 32666 del 24/08/2010, Crupi, Rv. 248253;
Sez. 6, n. 35930 del 16/07/2009, lana, Rv. 244872; Sez. 2, n. 215 del
04/12/2006, Figliuzzi, Rv. 235859; Sez. 1, n. 23512 del 22/04/2004, Termini,

3.1.Gli altri due motivi seguono di pari passo il primo. Le relative eccezioni ,
benché diffusamente supportate da ampi richiami di dottrina e giurisprudenza,
sono però decisamente generiche e scollegate dal testo del provvedimento
impugnato con le cui specifiche, articolate e ben illustrate argomentazioni il
ricorrente non solo non si confronta affatto, ma contrasta con inammissibili
proposte di letture alternative delle conversazioni intercettate e con altrettanto
inammissibili richiami a elementi di prova estranei al testo dell’ordinanza di cui in
epigrafe.

4.A non diverse censure si prestano anche gli altri due motivi di ricorso.
4.1.11 Tribunale del riesame ha motivato il proprio convincimento in ordine
alla sussistenza dell’esigenza cautelare special-preventiva traendolo dai seguenti
argomenti: a) la decisione del ricorrente, ormai maturata da tempo, di uscire dal
sodalizio di appartenenza per proseguire in forme diverse e con altri collaboratori
la stessa attività illecita (furti e rapine), mettendo a frutto le proprie capacità
organizzative; b) la sua attitudine a diversificare le attività criminali, dedicandosi
contemporaneamente all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e
marijuana, quest’ultima ricavata da una piantagione gestita direttamente con i
correi), organizzando, coordinando e dirigendo l’attività dei numerosi complici e
mettendo a frutto i suoi pregressi rapporti con i fornitori; c) la impossibilità di
ogni misura diversa da quella custodiale a recidere ogni ulteriore contatto con le
diversificate realtà a lui facenti capo (o alle quali era intraneo) che gestiva (e
avrebbe potuto continuare a gestire) anche mediante terzi collaboratori (di qui la
non idoneità degli arresti domiciliari).
La pregnanza di tali aspetti è tale, nella valutazione del Tribunale, da
rendere del tutto recessivo il dato della sostanziale incensuratezza del ricorrente
e da far ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva nonostante i fatti
accertati risalissero nell’anno 2013.
4.2.A fronte di tali considerazioni il ricorrente, ancora una volta, si profonde
in generiche considerazioni sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari
e sull’utilità e validità del cd. braccialetto elettronico, astraendo però dal
3

Rv. 228245; Sez. 2, n. 2533 del 22/11/1994, Rv. 200989).

contenuto del provvedimento impugnato ed anzi denunziando, del tutto
infondatamente, la mancanza di motivazione in punto di sussistenza delle
esigenze cautelari.
Non è pertanto nemmeno vero che la pericolosità sociale del ricorrente è
stata desunta da mere presunzioni.
Va invece evidenziato che le argomentazioni utilizzate in sede di riesame si
fondano su fatti che rendono non manifestamente illogica la conclusione cui
perviene il Tribunale della cautela in tema di concretezza e attualità delle

Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 06/11/2015

esigenze cautelari a prescindere dal tempo trascorso dai fatti accertati.

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