Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 946 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 946 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Petruccioli Mario nato a Roma il 24/6/1965
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 4/6/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Petruccioli Mario ricorre avverso la sentenza, in data 4/6/2013, del
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con la quale, gli è
stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.,
di anni quattro e mesi otto di reclusione ed € 2.400,00 di multa per i reati
di cui agli artt. 1) 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. 2) 110, 61 n. 2
cod. pen. 4 legge n. 110 del 1975, chiedendone l’annullamento per i

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Data Udienza: 11/12/2013

seguenti motivi:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc.
pen. ed agli artt. 628 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 .
2.2. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606

cod. proc. pen. ed agli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere
manifestamente infondati i motivi dedotti. Quanto al primo motivo, rileva il
Collegio che: «la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo
di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi riferimento alle risultanze delle
indagini preliminari.
Quanto al secondo motivo proposto, rileva il Collegio che nel ricorso
per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la
misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi
che non ricorre nel caso di specie. Difatti la richiesta di applicazione della
pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio

comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 comma 3

di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del
giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così
rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è
legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi
concernenti la congruità della pena o la concessione di benefici come la
sospensione condizionale della pena, in contrasto con l’impostazione
dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3 n.
18735 del 27/3/2001, Ciliberti, Rv. 219852).

2

PL

4. Uniformandosi alle decisioni sopra richiamate, che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma 11 dicembre 2013

Il Cons
Dott. Rob

re estensore
arrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
Dott. ranco 9andanese

determina equitativamente in € 1500,00.

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