Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9456 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9456 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA GIOVANNI MARIA N. IL 02/10/1974
avverso la sentenza n. 861/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

MAZZOTTA GIOVANNI MARIA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
riformando in melius quella di primo grado [concessione delle attenuanti generiche e
riduzione della pena], lo ha peraltro riconosciuto colpevole della violazione di cui

Con il ricorso contesta il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Inaccoglibile è la doglianza sul diniego dell’attenuante speciale, giustificato considerando
il quantitativo importante della droga [ “notevole” di hashish e “consistente” di cocaina] e
la diversa qualità della stessa.

Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in
tema di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in
ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in
quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante
dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interpretela proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sezione IV,
13 maggio 2010, Lucresi, che ha ritenuto corretto il diniego dell’attenuante basato

all’articolo 73 del dpr n. 309/90 contestatagli.

proprio sulla gravità della condotta di spaccio).

Qui, il giudicante ha ampiamente motivato sulle

ragioni che deponevano per

l’insussistenza dell’attenuante e il relativo giudizio regge al vaglio di legittimità anche a
fronte di motivazione sicuramente satisfattiva.

Nessuna conseguenza deriva dal

novum

normativo introdotto dal decreto legge 23

dicembre 2013 n. 146, che ha trasformato l’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73 del
dpr n. 309 del 1990 in fattispecie autonoma di reato, giacchè i presupposti del reato
sono rimasti gli stessi che potevano giustificare [o, per converso, negare] la concessione
dell’attenuante.

z

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

-1,( Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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