Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9455 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9455 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADARO FIORENZO N. IL 24/12/1976
avverso la sentenza n. 6541/2011 TRIBUNALE di TARANTO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 22/01/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Madaro Fiorenzo avverso la sentenza emessa
in data 10.10.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Taranto che, tra l’altro,
riconosceva il predetto Madaro colpevole del reato di guida senza patente (art. 116 comma
13° C.d.S.: fatto del 2.4.2009) condannandolo alla pena di C 6.000,00 di ammenda oltre alla
confisca dell’autovettura.
Deduce la violazione di legge in ordine all’erronea applicazione dell’art. 116 comma 18°
C.d.S., non risultando la contestazione della reiterazione del reato e la depenalizzazione di
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Com’è noto, la recidiva non può più essere contestata in relazione alle contravvenzioni (art. 4
L. 251 del 2005), sicchè il precedente specifico è stato correttamente valutato solo ai fini
della confisca amministrativa del veicolo prevista dall’art. 116 comma 18° (ora 17°) C.d.S..
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22.1.2014
analogo reato risultante dal certificato penale.