Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9454 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9454 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILECCIA CARMELO N. IL 08/04/1969
avverso la sentenza n. 1519/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
52 Fileccia carmelo
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che la prova è evidente e che possono essere concesse attenuanti
generiche sicché si irroga la pena di 2.000 euro di ammenda che non è lontana dal minimo
edittale, con la conseguenza che nessuna censura può essere plausibilmente prospettata.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità. D’altra parte, la richiesta di patteggiamento non può essere
formulata “in subordine”, ma va prospettata in concreto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
e