Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9453 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9453 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARKI MOHAMED N. IL 01/01/1982
LAHMIDI AZIZ N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 2725/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

LAHMIDI AZIZ e MARKI MOHAlk) ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe di
applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.

alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi
sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della
doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

Sezioni unite, 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto
alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.

Deducono entrambi, in termini sintetici ed assertivi, difetto di motivazione in relazione

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a
titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero.

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Per questi motivi

dichiara inammissibili i ricorsi

e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il • esidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

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