Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9452 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9452 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO VALENTINA N. IL 12/08/1988
MELE GIULIO N. IL 20/04/1984
avverso la sentenza n. 8989/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 22/01/2014
Fatto e diritto
DE MARCO VALENTINA e MELE GIULIO ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, riformando in melius quella di primo grado per la De Marco [concessione delle
attenuanti generiche e riduzione della pena], li ha peraltro riconosciuti colpevoli delle
Con i ricorsi, congiunti, articolati in modo assertivo e generico, in assenza di specifiche
contestazioni, censurano il giudizio di responsabilità.
I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati.
Vale il principio secondo cui, pur nella libertà della loro formulazione, per non incorrere
nel vizio di aspecificità di cui al combinato disposto degli articoli 581, comma 1, lettera c),
e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., i motivi di impugnazione devono indicare con
chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare
con precisione l’oggetto dell’impugnazione ed evitare impugnazioni generiche o dilatorie.
Ciò implica, in punto di diritto, che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente
chiarezza la censura d’inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo
ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice possa integrare “l’indicazione
specifica” richiesta dall’articolo 581, comma 1, lettera c), c.p.p.
In altri termini, con affermazione qui calzante, la mancanza di specificità del motivo di
ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
violazioni contestate [articoli 110 c.p. e 73 del dpr n. 309 del 1990].
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di mancanza di specificità
conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all’inammissibilità
(Sezione V, 26 giugno 2013, Maniaci).
Qui non vi è alcuna censura articolata in modo rispettoso delle norme, ma solo la
generica pretesa di un annullamento sull’asserito e immotivato presupposto che si verta
in ipotesi di uso personale
2.
4.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti