Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9451 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9451 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHELIL SALAH BEN MOHAMED N. IL 08/07/1965
avverso la sentenza n. 3277/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

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Fatto e diritto
KHELIL SALAM BEN MOHAMED ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, per
quanto riguarda la sua posizione, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto

Con il ricorso, redatto personalmente, contesta in modo generico ed assertivo il giudizio
di responsabilità. E’ pervenuta una nota, sottoscritta personalmente dall’interessato, con
la quale

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Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente sull’
apprezzamento della vicenda, come ricostruita attraverso un non superficiale vaglio degli
elementi investigativi, in particolare delle plurime conversazioni intercettate ritenute
dimostrative della responsabilità.
Quanto alla nota pervenuta in Cancelleria, va rilevato che nel procedimento in esame è
stato ritualmente nominato un difensore di ufficio all’imputato come previsto dall’art. 613,
comma 3, c.p.p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

colpevole delle violazioni di cui all’articolo 73 del dpr n. 309/90 contestatagli.

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