Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9450 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9450 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUDDO CLAUDIO N. IL 18/10/1982
avverso la sentenza n. 1447/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 22/01/2014

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Guddo Claudio in ordine al reato di cui all’articolo
73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge in
relazione alla mancata applicazione dell’art.73, comma quinto,

Il

ricorso è

inammissibile,

ex

articolo

606,

comma

30,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Palermo ha indicato chiaramente le ragioni
per cui non ha ritenuto di applicare l’art.73, comma quinto, d.PR.
309/90, evidenziando il dato quantitativo dello stupefacente
sequestrato (circa un chilogrammo e settecento grammi di hashish),
nonché la circostanza che l’imputato era dedito abitualmente e
continuativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti, come
poteva desumersi dai suoi precedenti penali.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Dr:
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

I t9 C

-.,2„21-rATA

d.PR. 309/90.

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