Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 945 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 945 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Luca Andrea nato a Messina il 6/4/1978
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data
19/4/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Luca Andrea ricorre avverso la sentenza, in data 19/4/2013, del giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale, gli è stata
applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di
anni tre e mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 cod. pen., chiedendone

1

Data Udienza: 11/12/2013

l’annullamento per il seguente motivo: assoluta carenza di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

«la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi riferimento all’informativa di reato
ed alle sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti ed
ai riconoscimenti fotografici da queste effettuate. Uniformandosi
all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
4. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo rilevarsi che:

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