Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 945 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 945 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Data Udienza: 07/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAGUENZA SABAH N. IL 24/10/1980
avverso la sentenza n. 2340/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ft, e,„11,…,…..,..,:~8-“`”

Udito, per la parte civile, l’Avv
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CONSIDERATO IN FATTO

Tagueza Sabah ricorre avverso la sentenza, in data 4 dicembre 2014,
della Corte d’appello di Torino, con cui è stata confermata la condanna
per i reati di cui agli artt. 643 e 640 cod. pen., e chiedendone
l’annullamento, lamenta :
a)la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi essenziali dei reati in base ai quali è stata affermata la sua
responsabilità,basata esclusivamente sui risultati di una perizia che ha

malattia psichiatrica,
b) e deduce altresì l’erronea applicazione della legge penale che
ha ritenuto il concorso tra i due reati di truffa e circonvenzione di
incapace, che non hanno alcun rapporto di specialità ed anzi si escludono
a vicenda, in particolare come nel caso in esame riguardano un medesimo
fatto. In sostanza la condizione di circonvenibilità della parte offesa
de ve ritenersi assorbire la possibilità di configurare il reato di
truffa;
c)

sottolinea infine l’erroneità delle valutazioni operate con

riferimento alle dichiarazioni della parte offesa in base alle quali è
stato basato il giudizio di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole
dubbio.
RITENUTO IN DIRITTO

IL ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto alla lettera
b.)
Osserva la Corte che la norma incriminatrice di cui all’art. 643
cod. pen., non specificando le modalità della condotta dell’agente
concretanti l’abuso, non esige che la qualità dell’azione raggiunga il
livello dei cd. artifici o raggiri, e purtuttavia non li esclude;
conseguentemente, se l’agente pone in essere atti e/o comportamenti che
possano ricomprendersi alternativamente nelle due categorie, il fatto
rimane pur sempre punibile per il delitto di circonvenzione di incapace e
non per quello di truffai in particolare se il fatto copre un arco
temporale unitario e ben definito, caratterizzato complessivamente dalla
presenza di una condizione di deficienza psichica, intesa come
minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la
suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro
le insidie altrui, e che, di conseguenza, marginalizza concettualmente,
al suo interno, l’emersione di situazioni specifiche, con una propria

dichiarato “circonvenibile ” la persona offesa, pur in assenza di una

autonomia fattuale, dove l’attività induttiva abbia potenzialmente
assunto anche i caratteri dell’artificio o del raggiro.
Questa conclusione peraltro chiarisce l’infondatezza del motivo di
cui al capo a); essa, infatti, appare compatibile con la costante
giurisprudenza che ritiene sufficiente ad integrare lo stato della
deficienza psichica anche la minorata capacità psichica, con
compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo,
tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, come deve

operata dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni della p.o. e
dei testi esaminati, e la ricostruzione della personalità della stessa,
anche con riferimento agli esiti peritali, v. pag. 6 della sentenza
d’appello). Le valutazioni dei giudici di merito fanno riferimento
dunque, con valutazione esente da censure logico – giuridiche, ad una
condizione di soggezione psicologica, e alla realizzazione da parte
dell’imputata di un approfittamento della parte offesa, attraverso un
atteggiamento ricattatorio e di induzione a disposizioni di liberalità
in suo favore, con grave pregiudizio economico della medesima persona
offesa, assolutamente ingiustificate e non giustificabili con riferimento
al preteso rapporto affettivo che avrebbe legato l’imputata alla stessa
parte offesa (v. ex plurimis Cass., sez. Il, 5 marzo 2010, CED 247463;
Cass., sez. n, 23 settembre 2009, n. 18644, CED 244448). Ed occorre
precisare che con riferimento alla prova dell’induzione, la
giurisprudenza ha precisato che la stessa non richiede necessariamente la
dimostrazione di episodi specifici,che nel caso di specie pure ci sono
stati,come ad esempio nella vicenda dell’acquisto dell’autovettura, ben
potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e
indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la
natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (Sez. 2,
Sentenza n. 17415 del 23/01/2009 Ud. (dep. 23/04/2009 ) Rv. 244343). In
sostanza le condotte di abuso e di induzione possono consistere
rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto
di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e
suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo
consenso al compimento dell’atto dannoso (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
31320 del 01/07/2008 Ud. (dep. 25/07/2008 ) Rv. 240658), fino ad
arrivare alla realizzazione di veri e propri artifici o raggiri.

ritenersi essere avvenuto nel caso di specie ( si veda la valutazione

Ciò premesso, in relazione alle censure relative al motivo sub c)
la Corte rileva che, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma,
in realtà, si

prospetta una valutazione delle prove diversa e più

favorevole alla

ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di

legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di
una motivazione

esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i

principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
(Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n ° 12/2000, Jakani,
rv 216260), come emerge dal riferimento, alla documentazione relativa
all’onerosità delle elargizioni, alle precarie condizioni psichiche della
vittima Comba, al comportamento della prevenuta caratterizzato da una
pressione consapevole sulla parte offesa per indurlo ad accedere alle
sproporzionate richieste per le più diverse causali.
Tale ultimo motivo deve ritenersi pertanto inammissibile.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 640
cod. pen., perché assorbito nella condotta del reato di cui all’art. 643
cod. pen. ( capo a), con conseguente eliminazione della relativa pena di
mesi trte di reclusione ed euro 500,00 di multa. Nel resto il ricorso
deve essere rigettato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 640 cod. pen., perché assorbito nella condotta del reato di cui
all’art. 643 cod. pen. (capo a), ed elimina la relativa pena di mesi tre
di reclusione ed euro 500,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.
Roma,li 7 ottobre 2015
Il Presidente

provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.

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