Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9449 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9449 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCESCHETTI FABIO N. IL 06/10/1974
avverso la sentenza n. 1100/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Franceschetti Fabio avverso la sentenza
emessa in data 25.11.2012 dalla Corte di Appello di Venezia che confermava quella del
Tribunale di Padova in composizione monocratica in data 7.10.2011 con la quale il predetto
era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di arresto ed C 1.500 di
ammenda per i reati di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 comma 1 C.d.S. (fatto del
12.5.2009) con sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei complessivi.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato e la

generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato e non
consentito nella presente sede di legittimità.
Invero la prima censura mossa pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i
comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del nuovo testo
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, in
via esclusiva al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. E ciò a fronte di una
motivazione sul punto della sentenza impugnata del tutto congrua ed esente da vizi di sorta,
come tale non meritevole di alcuna censura.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il Giudice a quo ha rilevato che la recente
condanna per il medesimo reato commesso il 14.9.2009 non consentiva di ritenere
l’imputato meritevole di ulteriore attenuazione della pena. Al riguardo si rammenta che la
concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un
solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti

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