Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9447 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9447 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORINI PAOLO N. IL 02/10/1964
avverso la sentenza n. 8121/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
45 Fiorini Paolo
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
di oltre 600 grammi di hashish e di alcune dosi di cocaina, nonché dal dimostrato inserimento
nel traffico illecito.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: correttamente, per escludere l’attenuante invocata, si trae argomento dalla detenzione