Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9446 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9446 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUCCULERI ALESSANDRO GIOACCHINO N. IL 11/06/1975
avverso la sentenza n. 869/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

44 Brucculeri Alessandro
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

immobiliari, ma anche i redditi dei genitori, e che tale macroscopica distanza dal vero dimostra
la volontarietà della dichiarazione stessa, che ha consentito l’indebita ammissione al patrocinio
gratuito. I numerosi e gravi precedenti valorizzano la recidiva e non consentono la concessione
di attenuanti generiche.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: sia argomenta che l’imputato ha omesso di dichiarare non solo alcuni cespiti

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