Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9443 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9443 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTARONE DAVIDE N. IL 22/08/1966
avverso la sentenza n. 4304/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cantarone Davide avverso la sentenza
emessa in data 29.10.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del
Tribunale di Como in data 20.3.2012 con la quale il predetto era stato condannato alla
pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di
eroina).
Deduce l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità del teste Nespoli

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato e non
consentito nella presente sede di legittimità.
Invero la censura mossa pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i
comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del
nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, in via esclusiva al giudice di merito e preclusa in sede di
legittimità. E ciò a fronte di una motivazione sul punto della sentenza impugnata del
tutto congrua ed esente da vizi di sorta, come tale non meritevole di alcuna censura.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

volta a scagionare del tutto il Cantarone.

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