Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9442 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9442 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANZOTTA FRANCESCO N. IL 23/01/1985
avverso la sentenza n. 3407/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(P17

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Sanzotta Francesco avverso la
sentenza emessa in data 22.11.2012 dalla Corte di Appello di Torino che confermava
quella del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 2.4.2012 con la quale il predetto era
stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 dPR 309/1990 (detenzione illecita
di cocaina, hashish e marijuana).
Deduce l’omessa motivazione in ordine alle censure devolute con l’atto di appello, e

comma dPR 309/1990.
Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato.
Invero la censura mossa ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti dell’invocata
ipotesi sopra richiamata, a prescindere dal quantitativo della cocaina indicato nella
sentenza di primo grado, richiamando la diversità della tipologia delle sostanze
stupefacenti detenute e il rilevante dato ponderale complessivo, per non dire della
condotta sistematica dell’imputato che spacciava in casa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

segnatamente al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, 50

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