Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9441 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9441 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASCIONE GIANNINO N. IL 14/05/1968
avverso la sentenza n. 635/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CAMPOBASSO, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 22/01/2014
Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Cascione Giannino avverso la sentenza
emessa in data 27.11.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di
Campobasso con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di anni uno,
mesi dieci di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 co. 1 bis
dPR 309/1990 (detenzione di hashish).
Deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza delle condizioni per il
E’ pervenuta in data 28.11.2013 la rinuncia al ricorso con atto a firma del ricorrente,
autenticata dal difensore.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 4°
comma c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e al diniego delle attenuanti generiche.