Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9440 del 14/02/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9440 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte territoriale di Appello di Napoli
nei confronti di:
De Luca Pasqualina
n. il 1° agosto 1973
avverso
l’ordinanza 6 giugno 2012
—
Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
Data Udienza: 14/02/2013
CORTE SUPREMA»! CASSAZIONE – Prima Sezione penale
2
Ritenuto In fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 6 giugno 2012, depositata in cancelleria il
7 giugno 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza che aveva sospeso nei confronti di De Luca Pasqualina la
misura della detenzione domiciliare concessa con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 15 dicembre 2012 a seguito della commissione del reato di
le la prefata veniva riammessa.
2. — Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore
Generale territoriale chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Il Tribunale di Sorveglianza, pur prendendo atto della commissione del
reato di evasione da parte della De Luca, e dunque del comportamento non conforme della medesima alle prescrizioni imposte, aveva riammesso la prefata alla misura in considerazione della mera asserzione, non verificata, che ciò le avrebbe permesso di accudire ai quattro figli minori con lei conviventi.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
3.1 — Deve per vero rilevarsi che la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza per non revocare la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa
alla De Luca è illogica e contraddittoria posto che, preso atto del disvalore della
condotta posta in essere dalla prefata, come contraria alla legge e alle prescrizioni
impostele, apparendo per questo comportamento incompatibile con la prosecuzione
della misura medesima, l’ha, nonostante questo, confermata per motivi non consentiti senza accertare la veridicità della giustificazione avanzata. Non solo, ma è
stata dal giudice altresì del tutto omessa la motivazione di conferma, alla luce della
violazione commessa, la persistenza del giudizio prognostico positivo a suo tempo
formulata, circa la possibilità che la riaffermata pericolosità del soggetto potesse
ancora essere gestita ed emendata con gli strumenti propri della misura in corso
(sul punto v. anche Cass., Sez. 1, 29 novembre 2000, n. 9591, Pilo, rv. 218235).
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo
Ud. in CC: 14 febbraio 2013 — PG in proc. De Luca Pasqualina
RG: 27385/12, RU: 17;
evasione in data 12 marzo 2012, senza tuttavia revocare la misura stessa alla qua-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione penale
3
per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame agii Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
31
Si comunichi a detto Tribunale ai sensi dell’art. 107 D.P.R. 230/00.
Il Cpnsigliere estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 14 febbraio 2013