Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 944 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 944 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arona Aleandro, nato a Carinaro il 02/01/1977

avverso la ordinanza del 14/10/2013 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod.
proc. pen., confermava l’ordinanza in data 17 settembre 2013 con la quale il
Giudice per le indagini preliminari in sede aveva applicato ad Aleandro Arona la
misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di partecipazione ad

Data Udienza: 12/12/2014

associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Gricignano di Aversa, dal 30
maggio 2011).

2. Osservava il Tribunale che il provvedimento cautelare si inseriva in una
più vasta indagine riguardante l’esistenza di una consorteria criminale, cui
aderivano soggetti avvinti da legami parentali, dedita al narcotraffico,
soprattutto relativamente a hashish e cocaina, operante nei territori di
Gricignano di Aversa e finitimi, facente capo alla famiglia Autiero (gli “scusuti”),

L’avvio delle indagini avveniva a seguito delle dichiarazioni del collaboratore
Francesco Della Corte, che riferiva in particolare dei soggetti operanti nella zona
di Cesa, alle quali facevano seguito le risultanze del monitoraggio delle utenze in
uso alla famiglia Autiero (Nicola, Antonio, Vincenza e altri), effettuato tra il
maggio e l’ottobre 2011. Ulteriori riscontri erano poi derivati da attività di
perquisizione. Da tale complesso investigativo emergeva l’esistenza di uno
stabile accordo tra soggetti poi sottoposti a indagini finalizzato ad una
continuativa attività di commercio di sostanze stupefacenti.
Con particolare riferimento ad Aleandro Arona, il Tribunale faceva
riferimento al contenuto di conversazioni intercettate dalle quali si desumeva
un’attività di narcotraffico svolta insieme al cugino Ciaramella in collegamento
con il gruppo Autiero, come confermato anche dalle dichiarazioni del
collaboratore Angelo Compagnone.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ravvisava il concreto pericolo di
recidiva, desunto dall’inserimento in una organizzazione criminale e dalla
reiterazione delle condotte relative al traffico di stupefacenti, a fronteggiare le
quali si imponeva una misura custodiale.

3.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo dei difensori avvocati

Salvatore Scala e Raffaele Boccagna Buonanno, che denunciano, con un primo
motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza
degli indizi, rilevando che nell’atto di accusa non era precisato il compito che
l’Arona avrebbe svolto nell’ambito del sodalizio – avente operatività ristretta
nell’arco temporale di poco più di tre mesi (da fine maggio all’inizio di ottobre del
2011) – e che le risultanze investigative si fondavano esclusivamente sul
contenuto di tre conversazioni telefoniche, senza alcuna considerazione delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Orlando Lucariello, che non aveva
riconosciuto il ricorrente quale soggetto intraneo al clan, il tutto in un contesto

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costola della frangia casalese denominata clan Russo.

caratterizzato dall’assenza di rilievi circa specifiche condotte di spaccio di
stupefacenti.
Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Compagnone, che tra l’altro
aveva attribuito all’Arona l’errato nome di Alessandro Airone, egli aveva
genericamente riferito di acquisti di droga fornita da Salvatore Abategiovanni.
Inoltre non si era tenuto conto del fatto che il collaboratore aveva solo dichiarato
di avere visto spesso “Airone” insieme con lo zio Nicola Autiero, soggiungendo
peraltro di non sapere se si occupasse di affari illeciti; e, ancora, di essere a

acquistare del “fumo” da un giovane di San Marcellino, non essendo però l’affare
andato a buon fine.
Quanto alle conversazioni intercettate, esse erano di tenore non univoco.
Su tutti questi elementi, specificamente messi in luce dalla difesa, il
Tribunale non aveva dato adeguata risposta.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di
motivazione in punto di sussistenza della ravvisata esigenza cautelare di
reiterazione di condotte relative al narcotraffico, in un contesto caratterizzato da
un sodalizio che avrebbe operato per un limitato arco temporale, per di più molto
lontano nel tempo, senza alcun elemento che indicasse una ulteriore
frequentazione del ricorrente con i coindagati

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2.

Nella ordinanza impugnata, al di là di una generale illustrazione

dell’attività svolta dalla famiglia Autiero nel commercio di sostanze stupefacenti,
che si assume desumibile dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Della
Corte, dalle risultanze di intercettazioni telefoniche e da esiti di perquisizioni risultanze delle quali peraltro non si descrive il contenuto, rimandandosi
genericamente al provvedimento applicativo – non è offerta alcuna concreta
indicazione del ruolo svolto in seno al sodalizio dal ricorrente, del quale è solo
posto in risalto il legame parentale con tale Ciaramella, che,

de relato dal

collaboratore Angelo Compagnone, avrebbe rivenduto droga all’Arona.
A parte tale doppiamente indiretta fonte di informazione riguardante il
ricorrente, il Tribunale del riesame ricava la sussistenza della gravità indiziaria
circa la sua stabile adesione al sodalizio da una conversazione inter alios in cui

conoscenza che “Airone” si era incontrato con il Ciararnella per proporgli di

l’Arona viene fatto oggetto di critiche da parte del Ciaramella per la eccessiva
facilità con cui “parla” della di lui attività di spaccio, e da non meglio descritte
conversazioni dalle quali si desume che egli, in una occasione, aveva avvisato il
Ciaramella dell’arrivo di una sostanza da ritirare e da smerciare, ed aveva poi
contribuito alla fornitura della droga a tale Romano, trovando da ridire sul prezzo
che il Ciaramella intendeva praticargli. Infine «a conferma del contributo stabile
e duraturo alla organizzazione» si osserva che dell’Arona aveva parlato anche il
Compagnone «riferendo della volta in cui l’Arona propose la vendita di una

3. Ora, come si è anticipato, gli accennati frammentari elementi di indagine,
se sono indicativi di un’attività di commercio della droga da parte del ricorrente,
non descrivono in alcun modo il contenuto e le modalità del suo inserimento
nell’associazione, il ruolo da lui svolto, i rapporti con i sodali, la finalizzazione
della condotta illecita a uno scopo comune.
Non è dato in altri termini comprendere in base a quali concreti elementi
possa ricavarsi che il coinvolgimento dell’Arona nel traffico di stupefacenti, al di
là di reiterati rapporti con il Ciaramella, sia espressione dell’adesione a un
programma criminoso condiviso con un gruppo organizzato, secondo il
paradigma dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

4.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, per una

rinnovata valutazione sul punto sopra indicato, al Tribunale di Napoli, restando in
tale statuizione assorbito il motivo sulle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso il 12/12/2014.

partita di fumo al Ciaramella».

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