Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 944 del 11/12/2013


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 944 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
Sulla richiesta di rimessione in termini per la proposizione del ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del
22/1/2013 avanzata in data 10/4/2013 dall’avv. Bruno Mazzi del Foro di
Mantova nell’interesse di Preka Valtin nato in Albania il 12/11/1987;
visti gli atti ed il provvedimento della Corte d’Appello di Brescia che ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto di restituire l’imputato nel
termine per proporre ricorso per Cassazione.

RITENUTO IN FATTO
1. L’avv. Bruno Mazzi, nella qualità di difensore di fiducia dell’imputato
Preka Valtin nel procedimento n. 2912/2012 R.G. – 192/2013 R.G. sent.
chiedeva di essere rimesso nel termine per proporre ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 22/1/2013 con la
quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Mantova del
26/3/2012 che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati allo stesso
ascritti di cui agli artt. A) 61 n. 2 e 5, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. B) 61 n.

1

Data Udienza: 11/12/2013

5, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. C) 61 n. 5, 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.,
D) 110, 628 commi 2 e 3, 337, 339 cod. pen., condannandolo alla pena di
anni sette di reclusione ed € 3.000,00 di multa. Faceva, al riguardo,
rilevare che lo spirare del termine utile per proporre ricorso per Cassazione
era stato determinato da caso fortuito o forza maggiore non imputabile al
difensore o all’imputato condannato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto rimettersi l’imputato in termine per

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’istanza proposta merita accoglimento. Dagli atti risulta che per mero
caso fortuito il deposito della sentenza non risultava dal sistema
informatico. L’imputato, quindi, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., deve
essere rimesso nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 22/1/2013 Reg. Sent. N.
192/2013. A cura della Cancelleria dovrà essere notificata alla parte
l’avviso di deposito della presente ordinanza ai fini della decorrenza del
nuovo termine per proporre l’impugnazione.

P.Q.M.

Dispone la restituzione di Preka Valtin nel termine per proporre ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia del
22/1/2013 Reg. Sent. N. 192/2013.
Manda alla Cancelleria per la notifica alla parte dell’avviso di deposito della
presente ordinanza.

Roma, 11 dicembre 2013

Il Consig t e stensore
Dott. Ro

Il Presidente
li Palombi di Montrone

tt. Frar29go Fiandanese

proporre il ricorso per Cassazione.

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