Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9439 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9439 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHETTI BRUNO N. IL 06/09/1953
avverso la sentenza n. 4846/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Pi

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Moschetti Bruno in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge in relazione all’articolo 192 c.p.p. in punto di
responsabilità e per violazione di legge in relazione alla mancata

Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

ex

proposto

infondati, in quanto ripropone

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

questioni di merito a cui la

sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del

fatto preclusa al giudice di

legittimità. Una volta infatti

che il giudice di merito abbia

chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
Quanto poi al secondo motivo la Corte di appello di Milano ha
indicato chiaramente le ragioni per cui non ha ritenuto di
applicare l’art.73, comma quinto, d.PR. 309/90, evidenziando che
l’episodio non ha quelle caratteristiche di minore gravità
richieste dalla legge, avuto riguardo non solo alla quantità di
sostanza stupefacente sequestrata, ma anche alla non occasionalità
della condotta accertata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del

applicazione dell’art.73, comma quinto, d.PR. 309/90.

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

ft

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
e es

,

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