Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9438 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9438 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTESANO FRANCESCO N. IL 19/09/1966
avverso la sentenza n. 8887/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

35 Montesano Francesco
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73.5 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

determinata in prossimità del minimo pur non concedendosi le attenuanti generiche per via del
negativo profilo di responsabilità.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con il D.L. n. 146 del 2013 essendo
stata irrogata una pena non lontana dal minimo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: l’imputato è plurirecidivo e sottoposto a libertà vigilata e ciò nonostante la pena è stata

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