Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9436 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9436 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMBOTTI SIMONE N. IL 21/09/1985
avverso la sentenza n. 2634/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

32 Rambotti Simone
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

guida in stato di palese alterazione alcolica confermato dall’esame alcoli,metrico. Si tratta di
tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Quanto alla confisca, si evoca correttamente la condivisa giurisprudenza di questa Corte
che consente l’applicazione della nuova normativa anche ai casi pregressi.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: si dà atto che l’imputato si è schiantato contro un palo della luce, è stato trovato alla

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