Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9434 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9434 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORFIDIA PIERGIORGIO N. IL 20/09/1980
avverso la sentenza n. 3096/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

30 Porfidia Giorgio

Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si descrive accuratamente il significativo contesto nel quale è avvenuto il controllo di
polizia e si conclude che la tesi difensiva della presenza di altra pesona alla guida è priva di
alcun concreto sostegno.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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