Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9433 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9433 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TALBI CHOKRI N. IL 29/12/1978
avverso la sentenza n. 4122/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Talbi Chokri e altro in ordine al reato di cui
all’articolo 73 co.5 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di
legge con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di

illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza
tra la ritenuta recidiva e le concesse circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che la Corte di
appello di Firenze ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto
concedibile l’attenuante di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR.
309/90, facendo riferimento in particolare alla quantità della
sostanza (circa un etto di eroina), da cui potevano trarsi
centinaia di dosi, alle modalità di presentazione della sostanza,
al rinvenimento di una bilancina elettronica, di una somma di
danaro non giustificata, al tentativo di fuga e al comportamento
dell’odierno ricorrente.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio si
osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.
E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei
vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità
su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre
2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che

cui al comma quinto dell’art.73 d.PR. 309/90 e per manifesta

le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico
(Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo

in base alle quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata in
dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Ire

es

la Corte di appello di Firenze espressamente chiarito le ragioni

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