Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9433 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9433 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Brancaccio Angelo, nato a Orta di Atella (CE) l’1.12.1960
avverso l’ordinanza emessa in data 6.11.2015 dal Tribunale del Riesame di
Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Armando Macrinò, in sostituzione dell’avvocato Mario Griffo,
difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Angelo Brancaccio ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia
avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha
dichiarato inammissibile l’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del
g.i.p. del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad
ottenere il mutamento del luogo degli arresti domiciliari, già fissato fuori dal
territorio della Regione Campania, con prosecuzione della misura presso la
residenza dello stesso ricorrente, sita in Orta di Atella ,

Data Udienza: 09/02/2016

2. Il ricorrente lamenta con unico motivo di ricorso violazione degli artt.
274, 284, 299 e 310 cod. proc. pen. e conseguenti vizi di motivazione per avere
il Tribunale negato che le limitazioni connesse alla territorialità della misura non
incidono sull’afflittività della stessa e sullo stato di libertà, a prescindere dalla
possibilità di ripristino della misura carceraria, laddove, come nel caso di specie,
la richiesta era volta a far cessare resili° domiciliare” dell’imputato e a
consentirne il ritorno presso la propria residenza, con conseguente possibilità di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 284 cod. proc. pen. prevede che, con il provvedimento che dispone
gli arresti domiciliari, il giudice prescriva all’imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora che sia stato individuato
come idoneo alla detenzione domiciliare.
Non v’è dubbio che in tale materia sia riconosciuta alle parti ampia possibilità di
appello. Infatti, mentre l’art. 254 quinquies del codice abrogato consentiva di
impugnare le ordinanze che decidevano in ordine alla misura degli arresti
domiciliari, e, di conseguenza, in ordine alla applicazione ed alla revoca della
misura stessa, con esclusione di ogni questione relativa alle prescrizioni imposte,
l’art. 310 c.p.p. si riferisce in modo più lato alla impugnazione delle ordinanze in
materia di custodia cautelare, e, cioè, ad ogni provvedimento avente ad oggetto
la materia della libertà personale e, quindi, anche a quelli che impongano o
neghino determinate prescrizioni (Sez. 5, n. 10638 del 17.2.2009, Trischitta;
Sez. 1, n. 1304 del 19 maggio 1995, Vecchio). La giurisprudenza ha invero
ragionevolmente precisato che la impugnazione è possibile per tutti quei
provvedimenti che prevedano un aggravamento o un affievolimento della misura
cautelare, quali ad esempio quelli che consentono all’indagato di allontanarsi dal
luogo di custodia, ma che essa non è consentita con riferimento a quei
provvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e contingente, non sono
idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis
(SU, n. 24 del 3 dicembre 1996, Lombardo).
Ciò che è necessario per determinare l’interesse ad impugnare delle parti è,
quindi, un’apprezzabile modifica, in peius o in melius, dello status libertatis.
Orbene, non v’è dubbio che nel caso di specie il richiesto trasferimento ad altra
dimora determinerebbe un mutamento duraturo e apprezzabile dello status
libertatis, trattandosi di consentire, o meno, al ricorrente di eseguire la misura
degli arresti domiciliari presso la propria residenza e con i propri familiari,
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dimorare coi suoi familiari conviventi.

anziché continuare, così soddisfacendo le specifiche esigenze cautelari
evidenziate nel provvedimento con cui quella misura è stata applicata, nel
collocamento del ricorrente fuori del territorio della Regione Campania.
Trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 310 cod. proc. pen., che
prevede la possibilità di appellare le ordinanze in materia di misure cautelari
personali in caso di rigetto della richiesta di modifica del luogo di esecuzione

13119 del 17/02/2011, Basile).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.

Così deciso il 9/2/2016.

degli arresti domiciliari (Sez. 6, n. 26844 del 3.6.2015, Rv. 263846; Sez. 3, n.

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