Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9432 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9432 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAN! MARCO N. IL 30/04/1967
avverso la sentenza n. 1724/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 22/01/2014

PI

(i
Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fani Marco in ordine al delitto di cui all’articolo
73 d. P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione
in punto di responsabilità, in particolare in ordine alla

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Firenze ha invero adeguatamente ed esaustivamente
indicato le ragioni per cui non poteva ritenersi che il ricorrente
avesse acquistato lo stupefacente per farne uso personale in
considerazione della tipologia dello stesso, dell’elevato numero
di dosi ricavabili che avrebbe coperto oltre un anno, con la
conseguenza che lo stupefacente, in ragione delle sue
caratteristiche organiche, avrebbe coperto buona parte del suo
THC.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

riconducibilità dello stupefacente in sequestro ad uso personale.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

gre e

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