Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9431 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9431 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AYARI ALI’ N. IL 03/10/1974
avverso la sentenza n. 3017/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

v

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Ayari Alì avverso la sentenza emessa in data 21.10.2012 dalla
Corte di Appello di Firenze che confermava quella del G.i.p. del Tribunale di Pisa in
data 6.10.2009 con la quale il predetto era stato condannato, all’esito del giudizio
abbreviato, esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed € 2.000,00 di multa per il reato (sub A) di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR
309/1990, per tre reati di ricettazione (sub B, C, D) e quello di cui all’art. 4 L. 110/75
(sub E), alle rispettive pene di giustizia, per un totale di anni tre di reclusione, €

Deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il
reato in materia di stupefacenti sub capo A), essendo stata ravvisata la destinazione
alla cessione a terzi e non già ad uso personale, nonché in ordine alla misura della
pena inflitta; rappresenta la medesima censura in ordine alla ritenuta penale
responsabilità per i reati di ricettazione e alla relativa pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile non essendo i motivi addotti consentiti nella presente sede
di legittimità. Si tratta, invero, di censure con cui si pretende di rivalutare le
acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa,
riservata, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, in via esclusiva al giudice di merito e
preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla misura della pena inflitta, si rammenta che la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (tra le altre, Cass.
pen., Sez. IV, 13.1.2004, Palumbo). A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure è
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta
contenuta in una fascia medio bassa, come nel caso di specie, rispetto alla pena
edittale (Cass. pen. Sez. IV, 4.12.2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento
dosimetrico, attesa la riduzione della pena con il riconoscimento dell’attenuante della
lieve entità e la sua valutazione con criterio di prevalenza, è stato dal giudice
correttamente esercitato, dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati
nell’art. 133 c.p.. Non incide, nel caso di specie, la novella di cui al D.L. n. 146 del
2013.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

2

2.600,00 di multa ed € 100,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

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