Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 943 del 12/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 943 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pino Salvatore Tindaro, nato a Milazzo il 23/12/1986

avverso la ordinanza del 01/08/2014 del Tribunale di Messina

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Giuseppina Gemellaro, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309
cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 14 luglio 2014 con la quale il
Giudice per le indagini preliminari in sede aveva applicato a Salvatore Tindaro
Pino la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di

Data Udienza: 12/12/2014

partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e di
due episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti (capi 9 e 23).

2. Osservava il Tribunale che il provvedimento cautelare si inseriva in una
più vasta indagine riguardante l’esistenza di una consorteria criminale dedita al
narcotraffico operante negli anni 2010-2013 avente come punto di riferimento
Francesco Turiano (detto “Nino Testa”), individuato quale capo di essa,
condannato nell’ambito del procedimento c.d. “Refriger” con sentenza del 19

Un decisivo apporto alle indagini era stato offerto dal collaboratore
Tommaso Crupi, che sia in sede investigativa sia in incidente probatorio aveva
tratteggiato le caratteristiche strutturali e operative dell’organizzazione facente
capo al Turiano, riferendo tra l’altro che gli aderenti ad essa erano soliti utilizzare
la sua officina meccanica come base di deposito e di lavorazione della droga,
dove gli accoliti, tra cui, oltre al Turiano, Salvatore Tindaro Pino, recapitavano
abitualmente panetti di hashish che egli provvedeva a compattare con una sua
pressa, talvolta utilizzandosi come nascondiglio una intercapedine posta a
ridosso dell’officina, altre volte provvedendosi a sotterrare la droga nella
antistante spiaggia di Acqualadroni. Riferiva anche che il locale veniva impiegato
come deposito di armi, le quali in una occasione, dopo essere state prelevate dal
sodale Pietro Coppolino per darle al Turiano, che ne aveva fatto uso nei
festeggiamenti di fine anno (tanto da essere stato accidentalmente ferito a un
occhio), erano state a lui riconsegnate da Salvatore Tindaro Pino, indicato come
factotum del Turiano.
Tali dichiarazioni avevano ricevuto significativi riscontri sotto i profili sia
della credibilità sia di tipo oggettivo, quali, tra gli altri, l’accertata esistenza
nell’officina della intercapedine utilizzata per riporvi la droga, il rinvenimento in
essa di una pressa, l’accidentale ferimento del Turiano.
L’esistenza e operatività del sodalizio era stata inoltre confermata da altri
due collaboratori di giustizia, Giuseppe Burrascano e Cristian Balsamà.
L’adesione del Pino all’associazione criminosa era sorretta, oltre che dalle
dichiarazioni del Crupi, dal suo accertato coinvolgimento negli specifici fatti di
cessione di stupefacenti di cui i capi 9 e 23.
Il primo episodio (capo 9: cessione a Giovanni La Spada, con
l’intermediazione di tale Dario, di un imprecisato quantitativo di droga), si
ricavava, secondo il Tribunale, dall’attività di captazione avviata sull’utenza in
uso al Pino, che permetteva di verificare le fasi della preparazione e della

febbraio 2014.

consegna della droga attraverso i colloqui intercorsi tra i tre suddetti individui,
che facevano ricorso a un significativo linguaggio criptico, e da cui emergevano
alcuni disguidi sulla operazione della consegna della droga al La Spada, avvenuta
in Messina per un quantitativo minore di quello previsto dagli accordi.
Il secondo episodio (capo 23: acquisto da parte del Pino di kg. 1,2 di droga
in Milano e successivo trasporto in Messina, in concorso con Francesco Turiano,
Giovanni Porcino e altri), era anch’esso desunto da molteplici conversazioni
intercettate oltre che da servizi di o.p.c., che erano sfociati nell’arresto del Pino,

stava trasportando a Messina di ritorno da Milano.
Tali specifiche risultanze, unitamente alle precise e riscontrate dichiarazioni
del collaboratore Crupi, sorreggevano ad avviso del Tribunale anche l’ipotesi
accusatoria di cui al capo 1, considerato l’accertato rapporto del Pino con il
Turiano, del quale egli eseguiva delicate operazioni come l’acquisto della droga a
Milano, servendosi anche, per i contatti, di varie schede telefoniche straniere
alcune delle quali sequestrate al momento del suo arresto.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che sussisteva il
concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, desunto dal
contesto associativo in cui l’indagato era collocato e dalla concreta attività
delittuosa svolta, a fronteggiare il quale doveva ritenersi necessario il ricorso alla
misura carceraria, considerata anche la presunzione semplice di cui all’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. riferibile alla ipotesi associativa di cui al capo 1 e
tenuto conto dei precedenti penali per trasporto abusivo di sostanze esplodenti e
del carico pendente per il reato di riciclaggio in concorso con il Turiano.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv. Giuseppina
Gemellaro, che formalmente con un unico motivo, da un lato, deduce la
inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione
associativa, sottolineando che un procedimento per analogo addebito contestato
il Pino (RGNR 878/13) era stato definito con provvedimento di archiviazione e
che il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare
formulata dal P.m., con ciò determinando una preclusione a una nuova domanda
cautelare fondata sugli stessi elementi; dall’altro, osserva che il contesto
indiziario si fondava sulle dichiarazioni del Crupi, già ritenute insufficienti nel
precedente procedimento, e sul contenuto di intercettazioni telefoniche dal
contenuto equivoco.

trovato in possesso di un borsone contenente una parte della droga che egli

Con atto denominato “Motivi Novi” depositato successivamente al ricorso, il
medesimo difensore reitera la eccezione di sussistenza di un precedente
giudicato cautelare rilevando che non è stata operata alcuna riunione tra i due
procedimenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso

2. Dal fatto che un precedente procedimento a carico del Pino per il reato
associativo si sia concluso con l’archiviazione non deriva alcun “giudicato
cautelare”, producendosi un effetto preclusivo endoprocessuale di ulteriori
iniziative cautelari sul medesimo addebito solo all’esito dell’esaurimento di
eventuali procedimenti incidentali di impugnazione (si veda, ex plurimis, Sez. U,
n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U, n. 11 del
08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv.
195354); e non certamente qualora sia intervenuto un provvedimento di
archiviazione all’esito di un precedente procedimento nel corso quale, secondo
quanto dedotto, la richiesta del p.m. di applicazione di misura cautelare non era
stata a suo tempo accolta (v., per simile fattispecie, Sez. 5, n. 736 del
12/02/1999, Rubino, Rv. 212880).
D’altro canto, non essendosi nella specie dedotto che non sia stata
autorizzata la riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., ben poteva il
P.m., sulla base di nuove acquisizioni indiziarie o anche solo di una nuova
valutazione delle stesse, formulare la richiesta di misura cautelare di cui si
discute.

3. Quanto alla deduzione, svolta quasi in via incidentale, circa la equivocità
del materiale indiziario, essa si rivela del tutto carente di specificità, risolvendosi
in una generica critica alla valutazione del Tribunale, dal momento che non viene
dal ricorrente evidenziato alcun concreto elemento a sostegno dell’assunto.

4.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo contenere in
mille euro.

inammissibile.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle
ammende.

disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/12/2014.

1-ter,

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA