Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 943 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 943 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE DARIO N. IL 01/09/1978
avverso la sentenza n. 4865/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
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Udito il Procuratore Generale in persona del IZott.
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che ha concluso per A

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/10/2015

CONSIDERATO IN FATTO

Carbone Dario ricorre avverso la sentenza, in data 4 marzo 2015,
della Corte d’appello di Milano, con cui è stato condannato per il reato
di ricettazione,con declaratoria di n.d.p. in ordine ai reati di truffa e
falso per intervenuta prescrizione, e chiedendone l’annullamento, si
duole della valutazione operata dai giudici di merito per ritenere
sussistenti gli elementi dei reati contestati, anche di quelli dichiarati
prescritti.

Osserva il collegio che il ricorso è manifestamente infondato:
nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel
ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, sia per
quanto la sussistenza dell’elemento psicologico (v. sul punto il
riferimento al comportamento del prevenuto e alla natura del bene di
provenienza delittuosa).
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso

per cassazione

contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando
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la suaNdeducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e grado
del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei
motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera
esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di
specie, anche al fine di applicare la prescrizione (v. pag. 3 della
sentenza d’appello). Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle
dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo coma,
ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli,
197748).
Il ricorso è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art.
581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La

mancanza

nell’atto

di

impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648);

RITENUTO IN DIRITTO

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro

Roma, 7 ottobre 2015
Il C . eliere estensore

Il Presidente

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Mario Gentile

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1000 in favore della Cassa delle ammende.

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