Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9429 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9429 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGAMONTI GIUSEPPE N. IL 31/07/1962
GJECI ELIAN N. IL 23/10/1980
avverso la sentenza n. 557/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

q/7

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Rigamonti Giuseppe e Gjeci Elian
avverso la sentenza emessa in data 16.10.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che
confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Brescia in data 6.12.2006 con la quale i
predetti erano stati condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C
12.000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73, 1° comma
dPR 309/1990 (acquisto e detenzione illecita di spaccio di cocaina).

con l’atto di appello e, segnatamente, la richiesta di applicazione dell’ipotesi attenuata
di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed non
consentiti nella presente sede di legittimità.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, come
costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in tema di
sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego dell’ipotesi autonoma ed
attenuata (come ora qualificata dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146) del fatto di lieve
entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati
dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità
delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo,
conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo
di questi elementi (nel caso di specie: la quantità di 30 grammi lordi di cocaina, la
presenza di attrezzi per la preparazione delle dosi da smerciare nell’abitazione del
Rigamonti in cui era presente anche il coimputato Gjeci, trovato in possesso di una
dose di cocaina e di 13.600,00 euro) porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (di recente, Cass. Pen. Sez. IV, n. 43399 del
12.11.2010 Rv. 248947).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Si deduce l’omessa motivazione in ordine alle doglianze subordinate rappresentate

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