Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9428 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9428 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
N’DIAYE ABDOU AZIZ N. IL 19/12/1996
avverso la sentenza n. 16720/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

014/-

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, N’Diaye Abdou Aziz avverso la sentenza emessa
in data 27.11.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Torino con la
quale veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di anni
uno e mesi otto di reclusione ed € 3.400,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 81 cpv.,
110 c.p. e 73, 5 0 comma dPR 309/1990 (illecita detenzione e cessione di cocaina) e 495
c. p..
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla insussistenza dei presupposti per il

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nella presente sede.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza
questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così
deciso in Roma, addì 22.1.2014

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena.

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