Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9424 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9424 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 22/01/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI FERNANDO N. IL 01/08/1961
avverso la sentenza n. 1077/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
gAt,
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Gabrieli Fernando avverso la sentenza
emessa in data 5.10.2012 dalla Corte di Appello di Lecce che confermava quella del
Tribunale di Lecce- Sezione distaccata di Maglie in data 10.1.2012 con la quale il predetto
era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 5.000,00 di multa
per il reato di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990 (detenzione illecita di eroina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale
responsabilità.
legittimità, trattandosi di censure con cui si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie
ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e
preclusa in sede di legittimità. Infatti, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora
consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti
ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In ogni caso non spetta alla
Corte di cassazione “rivalutare” il modo uno specifico mezzo di prova sia stato apprezzato
dal giudice di merito, giacchè, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice
di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento
della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e
ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. IV, 12.2.2008, n. 15556, Rv. 239533).
Ciò, peraltro, vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in
quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del
devolutum non può essere
superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello,
al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto
probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. IL 15.1.2008, n. 5994).
Non incide in alcun modo, nel caso di specie, la novella di cui al D.L. n. 146 del 2013.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014
Il ricorso è inammissibile non essendo i motivi addotti consentiti nella presente sede di