Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9423 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9423 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POMPEO PAOLO N. IL 18/07/1980
avverso la sentenza n. 2399/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Pompeo Paolo avverso la sentenza emessa in data 29.5.2012
dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del G.i.p. del Tribunale di
Napoli in data 21.2.2012 con la quale il predetto era stato condannato alla pena di
anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv.
c.p. e 73 dPR 309/1990 (detenzione illecita di cocaina).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione
giuridica del fatto contestato e alla carenza probatoria in ordine alla sussistenza

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti aspecifici.
Invero le censure mosse sono palesemente generiche perché prive del requisito della
specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun
contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

dell’elemento psicologico del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA