Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9423 del 03/02/2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9423 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 35/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere ,you. GIUg,PPE rAVIC,H ;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 03/02/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza resa il 15 dicembre 2015, ha
rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da A.A. in relazione al periodo di restrizione cautelare da lui sofferto in
regime di arresti donniciliari dal 30 marzo 2013 al 27 febbraio 2014, a seguito
dell’emissione a suo carico di ordinanza cautelare da parte del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma.

sostanze stupefacenti: il A.A. era stato destinatario del suddetto
provvedimento cautelare perché, in occasione di perquisizione domiciliare, egli
era stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo
cocaina, marijuana e hashish.
1.1. Nei confronti del A.A., che in sede di convalida aveva dichiarato che
lo stupefacente era destinato a suo uso personale, il Tribunale di Roma, in data 4
giugno 2013, aveva emesso sentenza di condanna alla pena di sei anni e un
mese di reclusione ed C 17.000,00 di multa; successivamente, in data 20 marzo
2014, la Corte d’appello di Roma aveva assolto il A.A. dall’imputazione a lui
ascritta, per insussistenza del fatto, avendo riconosciuto la destinazione dello
stupefacente ad uso esclusivamente personale dell’imputato.
1.2. Nel giudizio conseguente alla domanda di riparazione, la Corte
distrettuale ha premesso che il beneficio di cui all’art. 314 cod.proc.pen. può
essere invocato da chi non abbia dato causa alla detenzione con un
comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave: comportamento che era
invece ravvisabile nel caso di specie, atteso che, secondo la Corte capitolina,
l’accertata detenzione di stupefacente di tre diverse tipologie, per un totale di 99
dosi (oltreché di una cospicua somma di danaro in contanti e in assegni),
costituisce comportamento gravemente colposo e come tale ostativo
all’accoglimento dell’istanza.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il A.A., per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, deducendo in primo luogo che l’accusa a carico del A.A. derivava
da una fonte anonima che lo aveva indicato, calunniosamente, come uno
spacciatore; e, in secondo luogo, che é la stessa ordinanza impugnata a
riconoscere che l’odierno ricorrente aveva fin da subito chiarito di essere un
severo assuntore di stupefacenti e giustificato il possesso, del tutto lecito, di una
rilevante somma di danaro; a fronte di ciò, vi é contraddittorietà nella decisione

2

Tanto in relazione a un’ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di

di rigetto da parte della Corte territoriale. Né la condotta di detenzione di
stupefacenti per uso personale può integrare ex se gli estremi della colpa grave,
a nulla rilevando il fatto che essa costituisca illecito amministrativo punito
dall’art. 75, d.P.R. 309/1990; tutt’al più, conclude l’esponente, si può configurare
nella specie un’ipotesi di “colpa lieve”.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione al mantenimento della restrizione cautelare sebbene,
fin dall’inizio del giudizio di primo grado, il A.A. avesse fornito gli elementi di

destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale. La Corte di
merito sul punto non ha fornito spiegazioni e neppure ha esaminato, nel suo
percorso motivazionale, l’incidenza causale dell’errore sul numero di dosi di
stupefacente, che era stato commesso dal giudice di primo grado, sul protrarsi
della restrizione cautelare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3.1. Con memoria depositata il 18 gennaio 2017, i difensori del A.A.
hanno replicato alla requisitoria del P.G., insistendo per l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.
1.1. E’ doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità in
tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, costituisce comportamento
gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, il possesso in
circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il
valore-soglia previsto dal D.M. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto
penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito
amministrativo idoneo a provocare l’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4, n.
10653 del 12/07/2012 – dep. 2013, Leka, Rv. 255276; in senso conforme, fra le
tante, Sez. 4, n. 34662 del 10/06/2010, La Rosa, Rv. 248077).
1.2. Nella specie, non vi é dubbio in ordine al fatto che il A.A. era stato
trovato in possesso di un non irrilevante quantitativo di sostanze stupefacenti
(comunque determinato in 99 dosi), per di più di tre tipi diversi (circostanza,
quest’ultima, che in alcune sentenze di legittimità é qualificata addirittura come
tendenzialmente ostativa alla qualificazione del reato secondo l’ipotesi di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: cfr. Sez. 3, n. 26205 del

prova posti successivamente a base dell’assoluzione e dimostrativi della

05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065), oltre a una somma di danaro (in contanti e in
assegni) che, per entità, era suggestiva di una possibile provenienza delittuosa e
che comunque si prestava a essere valutata in modo contestuale, con rilievo
ulteriormente indiziante, rispetto alla detenzione dello stupefacente.
1.3. Non vi é, poi, alcuna contraddittorietà nell’ordinanza impugnata in
ordine al fatto che essa fa riferimento alle giustificazioni fornite dal A.A. a
proposito della detenzione a fini personali dello stupefacente e della liceità del
possesso della somma di danaro e degli assegni, atteso che tale dato storico,
correttamente riportato dalla Corte distrettuale, non era certo né bastevole, né
idoneo ad elidere gli elementi fattuali oggettivamente accertati in sede di
perquisizione domiciliare e a vanificare le successive attività d’indagine.
1.4. Quanto, poi, alle allegazioni del ricorrente in ordine ad elementi di
prova da lui forniti all’inizio del giudizio di primo grado (e che, nell’ottica
dell’esponente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a revocare la misura
cautelare, protrattasi invece fin quasi al termine del giudizio d’appello), é di tutta
evidenza che esse si appalesano affatto generiche e, perciò, non suscettibili di
esame in sede di legittimità.
1.5. Del tutto irrilevante (oltreché, a sua volta, generica) é, altresì,
l’asserzione in base alla quale le indagini si sarebbero appuntate sul A.A. a
causa di una fonte anonima che lo avrebbe indicato come spacciatore, atteso che
ciò che ha fondato il rigetto dell’istanza di riparazione non ha nulla a che vedere
con siffatto elemento, ma solo ed unicamente con l’accertata detenzione del
suindicato quantitativo di stupefacente da parte dello stesso A.A..
1.6. Infine, anche la doglianza relativa al vizio di motivazione circa l’errore
commesso dal Tribunale in ordine al numero di dosi sequestrate é articolata in
modo affatto aspecifico, a fronte del fatto che la Corte di merito ha
convenientemente sottolineato il numero comunque elevato di dosi di
stupefacente trovate nella disponibilità del ricorrente, sicuramente idoneo – per
le ragioni esaminate nell’ordinanza impugnata – a giustificare l’applicazione della
misura cautelare a carico del A.A..

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

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