Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9422 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9422 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUGLI ALFREDO N. IL 27/12/1986
avverso la sentenza n. 5489/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bugli Alfredo avverso la sentenza
emessa in data 26.11.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del
G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 18.1.2012 con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 12.000,00 di multa
per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 dPR 309/1990 (detenzione di marijuana
ed hashish).
Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell’ipotesi

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed
aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile, su ognuno dei punti qui riproposti.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di settore,
come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in tema
di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego dell’ipotesi autonoma
ed attenuata (come ora qualificata dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146) del fatto di lieve
entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati
dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della
stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità
delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo,
conseguentemente, escludere la concedibilità dell’ipotesi attenuata predetta quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di “lieve entità” (di recente, Cass. Pen. Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010
Rv. 248947).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
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attenuata di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990.

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

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